Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.600.000 euro annui, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Pag. 8


      2. La somma di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni sulla base della percentuale della popolazione di età inferiore a ventinove anni. La quota attribuita ai sensi del presente comma è aumentata in misura pari al 10 per cento per le regioni che hanno adottato norme finalizzate alla promozione e alla diffusione di una cultura della pace e della non violenza.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.